IL MINISTRO DEL TESORO
   Vista   la   legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e
di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951,
n. 344, relativo al riconoscimento della personalita' giuridica dello
"Istituto nazionale case popolari per ciechi";
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036, di soppressione del citato Istituto;
   Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi  e
il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
   Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   Accertato  che  le  ultime operazioni di liquidazione del predetto
ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della  citata
legge  n.  1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del
patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;
   Visto il bilancio finale  determinato  con  le  risultanze  al  21
novembre  1986  e la relazione illustrativa della liquidazione di cui
trattasi;
   Visto che il disposto dell'art. 7 della legge 8  agosto  1977,  n.
513,  alla  copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L.
27.888.523, si provvede con prelevamenti, da disporsi  dal  Ministero
dei  lavori  pubblici,  a favore dell'Ufficio liquidazioni denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli  enti  disciolti  (I.G.E.D.),  con decreto del Presidente della
Repubblica 12 giugno 1988, n. 396;
   Visto l'intervento finanziario disposto dal Ministero  dei  lavori
pubblici  con  decreto  ministeriale  n. 3372/A dell'8 febbraio 1988,
emesso ai sensi del citato art. 7;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La liquidazione  del  patrimonio  dell'"Istituto  nazionale  case
popolari per ciechi" e' chiusa a tutti gli effetti.